Art. 5.
(Organico).

      1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da

 

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dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
      2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.
      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.
      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007.
      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.